Responsabilità professionale in sanità e polizze assicurative: c’è il decreto, cosa cambia
A quasi sette anni dall’approvazione il decreto attuativo delle Legge Gelli (24/2017) sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con al suo interno i requisiti per le polizze assicurative per le strutture e gli esercenti la professione sanitaria.
Nel decreto si fa innanzitutto chiarezza circa l’oggetto della garanzia assicurativa. In base a quanto previsto dalla legge Gelli, l’assicuratore si impegna a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo. La copertura assicurativa dovrà includere anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura.
L’assicuratore sarà obbligato a tenere indenne sia l’esercente attività libero professionale per mezzo di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per danni colposamente cagionati a terzi; sia l’esercente la professione sanitaria presso la struttura per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti, e in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.
L’esercente la professione sanitaria potrà essere garantito anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture sanitarie, dei sindacati o delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.
Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.
Con il decreto sono previsti massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari. I massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria. Stabilita la variazione (in aumento o diminuzione) del premio in relazione al verificarsi dei sinistri.
Gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le strutture dovranno istituire la funzione di valutazione dei sinistri, una task force multidisciplinare che valuti gli errori sotto il profilo medico e giuridico e che siano in grado di operare a livello di risk management.
Le strutture sanitarie potranno decidere di operare o con contratto di assicurazione o assumendosi direttamente il rischio. Nel secondo caso dovranno prevedere uno specifico fondo a copertura di eventuali sinistri, con relativi accantonamenti.