Palazzo distrutto dalle fiamme a Milano: chi rimborserà i danni?
Alla luce anche di diversi articoli usciti in questi giorni sulle principali testate giornalistiche, in cui sono state tra l’altro riportate interviste che hanno alimentato le incertezze circa l’indennizzabilità dei danni, riteniamo opportuno fare un po’ di chiarezza in questo articolo.
Nel tardo pomeriggio del 29 agosto è scoppiato un incendio che ha interessato l’intera facciata della Torre dei Moro, un edificio di 15 piani sito in via Antonini a Milano.
Il rogo, nel quale fortunatamente non vi sono feriti, ha determinato ingenti danni, distruggendo l’intero palazzo e coinvolgendo anche una ventina di autovetture parcheggiate nell’area sottostante.
In questo approfondimento vogliamo prendere spunto dal fatto di cronaca di cui sopra al fine di evidenziare gli aspetti civilistici ed assicurativi della vicenda e di casi analoghi, fornendo la risposta al seguente interrogativo: chi risponderà dei danni?
Nel nostro procedere vagliando i diversi possibili scenari, direi di principiare dall’ipotesi ideale di concorrenza della polizza incendio sottoscritta dal Condominio a tutela dell’intero complesso immobiliare (che nel caso di specie l’amministratore ha dichiarato essere stata stipulata con Reale Mutua) con quelle sottoscritte dai singoli condòmini con riferimento alle rispettive abitazioni, al fine di trasferire il rischio incendio in capo alla compagnia assicurativa di volta in volta prescelta.
In questo caso ci troviamo di fronte ad un fenomeno che in termini tecnici assicurativi viene definito come coassicurazione indiretta: coesistenza di una pluralità di polizze con garanzie dirette relative alle medesime cose assicurate e contro lo stesso rischio.
Con riferimento a tale evenienza, perseguendo finalità di semplificazione a vantaggio degli assicurati/ danneggiati, le maggiori compagnie assicurative (tra cui UnipolSai, Generali, Groupama, Reale Mutua, Allianz, Zurich etc.) hanno stipulato un accordo per la gestione dei relativi sinistri andando a prevedere delle regole cui dovranno attenersi i periti incaricati.
Detto accordo, in ordine alla ipotesi predetta in cui sia applicabile, prevede quanto segue:
- I danni alle parti di fabbricato di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro e quelli alle parti comuni in uso esclusivo a tali proprietà (quali a mero titolo esemplificativo: serramenti, pavimenti, impianti, tamponamenti, etc.), verranno indennizzati dall’assicuratore delle polizze con le quali si assicurano singolarmente tali unità immobiliari.
- I danni relativi alle parti di uso comune del fabbricato (come definite dall’art. 1117 c.c.) verranno indennizzati esclusivamente in applicazione al dettato delle polizze con le quali si assicura l’intero complesso immobiliare.
Danni, polizze e assicurazioni: che succede
Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell’ambito di franchigie e/o scoperti, intervengono inoltre per i danni di cui al punto a) la polizza che assicura l’intero complesso immobiliare e per i danni di cui al punto b) le polizze delle singole unità immobiliari.
Quanto detto opera con riferimento ai danni al fabbricato, ma cosa accade con riferimento ai danni al contenuto (es. arredamento; elettrodomestici; effetti personali; etc) delle singole unità immobiliari?
Spesso questa tipologia di danni non viene assicurata con polizze globale fabbricati, sicché occorre fare riferimento alle polizze sottoscritte dai singoli condòmini e si potrebbe verificare una ipotesi di coassicurazione indiretta tra garanzie disomogenee.
Ossia l’ipotesi in cui il condòmino danneggiato abbia una polizza con garanzie dirette incendio e il condòmino nel cui appartamento si è sviluppato l’incendio abbia una polizza multirischio con garanzie di ricorso terzi o, comunque, di responsabilità civile volta a tenere indenne l’assicurato laddove si ravvisi nei termini sottostanti una sua responsabilità ai sensi degli articoli 2053 o 2051 c.c.
Anche siffatta ipotesi è contemplata nell’accordo tra Compagnie assicurative cui si è fatto riferimento sopra, il quale prevede quanto segue:
- L’indennizzo relativo ai beni assicurati sarà liquidato dall’assicuratore diretto sulla base delle condizioni di polizza riportate nel suo contratto, fatto salvo il diritto dell’assicurato/danneggiato di agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno non indennizzato dall’assicuratore diretto per effetto di franchigie e/o scoperti;
- L’assicuratore diretto potrà agire in surroga solo laddove l’importo indennizzato risulti superiore ad € 50.000.
E ora gli aspetti civilistici
Esaminati gli aspetti assicurativi appare opportuno tratteggiare quelli civilistici che emergono nella presente vicenda, al fine di identificare il soggetto astrattamente chiamato a risarcire i danni provocati nel caso di specie ai veicoli situati in prossimità dell’edificio andato in fiamme e tutti quei danni indiretti come a titolo esemplificativo i danni da interruzione di attività degli esercizi commerciali presenti o i canoni di locazione per alloggio sostitutivo o altre spese che i condòmini dovranno sostenere.
Alla luce della disciplina codicistica, il soggetto chiamato a rispondere di regola dei danni provocati da un incendio è il proprietario dell’abitazione in cui lo stesso si è sviluppato.
L’articolo cui fare riferimento è in particolare l’art. 2053 c.c. (“Rovina di edificio”), che si applica in luogo dell’art. 2051 c.c. (“Danni da cose in custodia”) quando la cosa oggetto di custodia è un edificio e i danni derivino dalla disgregazione, anche parziale, degli elementi del medesimo o della costruzione, perciò di parti essenziali degli stessi, ovvero degli accessori materialmente uniti alla costruzione (come le tegole che rivestono il tetto o altri materiali che rivestono le facciate dell’edificio).
Il proprietario per andare esente da responsabilità deve fornire la prova che l’evento dannoso non è attribuibile ad un vizio di costruzione o ad un difetto di manutenzione.
In altre parole sul proprietario incombe l’onere di provare la ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore, ovvero di altri fatti posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, aventi una efficienza causale del tutto autonoma dalla condotta del proprietario medesimo.
Nei diversi casi in cui i danni non derivino dalla disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori e ornamentali in essa stabilmente incorporati, come nel caso in cui i danni siano da ricondurre eziologicamente al mancato funzionamento dell’impianto antincendio, secondo la giurisprudenza sussiste, invece, la fattispecie di danno da cosa in custodia di cui all’art. 2051 c.c. con l’onere del custode (in questo caso coinciderebbe con l’Amministratore del condominio) di fornire la prova del caso fortuito.
Ora, a prescindere dal titolo per cui un soggetto è chiamato astrattamente a rispondere dei danni anzidetti, ciò che risulta evidente è anche la necessità di una copertura assicurativa di responsabilità civile con massimali adeguati che consenta di tenere indenne l’assicurato rispetto a danni procurati a terzi che non possono trovare ristoro in garanzie dirette incendio.
In ogni caso occorre chiarire che le polizze assicurative solitamente non escludono i danni per colpa grave.
A tal proposito, se è vero che il primo periodo dell’art. 1900 c.c. stabilisce che l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, è altrettanto vero che la medesima disposizione ammette convenzioni atte a derogare la norma, per cui oggigiorno le compagnie assicurative ricomprendono sempre i danni causati da colpa grave dei soggetti summenzionati.