Danni catastrofali: assicurazione obbligatoria entro il 31 marzo per le imprese

Oramai ci siamo: entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Gli eventi catastrofali e le calamità naturali, come sappiamo, sono evenienze che si verificano con notevole frequenza nel nostro Paese. Come specificato da uno studio di ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, l’Italia è uno dei Paesi in cui il rischio di terremoti è più elevato; inoltre, circa il 95% dei comuni è a rischio frane, alluvioni e/o erosione costiera. Questo è una delle motivazioni che hanno spinto il Legislatore nazionale a rendere obbligatoria per le imprese la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali.
A questo proposito il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto attuativo 18/2025 relativo a questa tipologia di polizza. Il decreto interministeriale ha definito le modalità operative degli schemi assicurativi. Anche noi di Silvestrini Assicurazioni, attraverso gli strumenti assicurativi di Unipol, abbiamo a disposizione per i nostri partner una specifica polizza a copertura degli eventi catastrofali. Data l’importanza di questo tipo di polizza e l’imminenza della scadenza di fine marzo, cerchiamo di saperne di più al riguardo.
Assicurazione obbligatoria eventi catastrofali: quali imprese devono stipularla?
L’assicurazione per la copertura dei danni derivanti dagli eventi catastrofali deve essere obbligatoriamente stipulata entro il 31 marzo 2025 da tutte le imprese che hanno la sede legale in Italia e anche da quelle che hanno la sede legale in un altro Paese, ma hanno una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile.
Dall’obbligo sono però escluse le imprese agricole (per le quali sono previsti altri riferimenti normativi per quanto riguarda i danni catastrofali) e anche le imprese i cui beni immobili sono gravati da abuso edilizio o sono stati edificati in mancanza delle previste autorizzazioni o comunque gravati da un abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Quali beni necessitano della copertura della polizza per eventi catastrofali?
La polizza obbligatoria per eventi catastrofali copre i danni subiti dai seguenti beni d’impresa:
- immobili (vale a dire i fabbricati e i terreni utilizzati per le attività dell’impresa);
- impianti e macchinari (ovvero le varie apparecchiature, fisse o mobili, che sono funzionali al processo produttivo);
- attrezzature industriali e commerciali.
In sostanza, si tratta di tutte le immobilizzazioni previste dall’articolo 2424 del Codice Civile, per la precisione quelle indicate nel primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).
Danni coperti, calcolo del premio e indennizzo
La polizza garantisce la copertura per i danni che derivano dai seguenti eventi: terremoti, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, frane.
Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo, esso viene effettuato in misura proporzionale al rischio. Per la precisione in base:
- alla localizzazione e alla vulnerabilità dei beni;
- ai dati storici e ai modelli predittivi relativi alla probabilità di eventi catastrofali e vulnerabilità;
- alle misure preventive adottate dall’impresa.
Per quanto concerne gli indennizzi:
- per i danni fino a un milione di euro è previsto un indennizzo pari al totale assicurato;
- per i danni maggiori di un milione di euro, ma entro i 30 milioni di euro, l’indennizzo minimo è almeno il 70% del valore assicurato;
- per i danni oltre i 30 milioni di euro, l’indennizzo sarà negoziabile tra le parti.
Non sono previste sanzioni amministrative per le imprese che non stipulano la polizza obbligatoria, ma si deve tenere conto che la non sottoscrizione può comportare l’esclusione o la riduzione degli aiuti pubblici.
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