Focus al volante: il sistema di tutele del terzo trasportato
Un rischio connaturato alla quotidianità in cui si estrinseca la vita umana è quello consistente in danni derivanti dalla circolazione stradale. Invero nello svolgimento delle normalità attività giornaliere ognuno di noi utilizza almeno una volta un autoveicolo (ossia un “veicolo senza guida di rotaie”, per utilizzare una locuzione tanto cara al legislatore), esponendosi al rischio di subire non solo dei danni materiali al proprio mezzo, ma soprattutto danni patrimoniali e non alla propria persona. Ora agli stessi rischi si espone colui che viaggia su detti veicoli in qualità di passeggero con l’aggravante di essere ancor meno padrone del proprio destino affidandosi alla prudenza del conducente di turno. L’obiettivo del presente lavoro è quello di approfondire il sistema di tutele apprestato a favore del terzo trasportato, identificando i soggetti nei confronti dei quali detto danneggiato può azionare le proprie pretese risarcitorie.
In particolare – fermo restando che non vi è dubbio alcuno che il terzo trasportato possa agire nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo responsabile alla stregua di quanto previsto ai sensi dell’2054 c.c., rubricato “Circolazione dei veicoli” – degno di una attenta disamina è lo strumento previsto dall’art. 141 dal codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni) che riserva al terzo un’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro; un’azione che sarebbe altrimenti inconcepibile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato-danneggiante ed assicuratore.
Inoltre, il predetto articolo 141 – inspirandosi al principio solidaristico di matrice europea a mente del quale il trasportato ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito – prescrive che il terzo – il quale fornisca la prova che il danno (o meglio l’evento dannoso) trovi “causa” nel trasporto – ha diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, esonerandolo dall’onere di provare la distribuzione della responsabilità tra i medesimi.
Ciò comporta evidentemente un notevole giovamento per il terzo trasportato il cui diritto di risarcimento rimane insensibile alle vicende e risultanze processuali volte a identificare il responsabile, trovando in ogni caso soddisfacimento immediato con notevole abbattimento delle tempistiche risarcitorie ordinarie.
Con riferimento alla norma di cui sopra, inoltre, va riconosciuto il grande apporto ermeneutico fornito dalla Corte di Cassazione (vd. Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2017, n. 16477; Cass. Sez. 3, ord. 8 ottobre 2019, n. 25033) che, attraverso diversi arresti giurisprudenziali, è riuscita a chiarirne l’ambito oggettivo di applicabilità, giungendo alle seguenti conclusioni sì da dipanare tutta una serie di dubbi interpretativi:
- occorre il coinvolgimento di due o più mezzi, sicché laddove sia coinvolto un solo veicolo il terzo traportato dovrà agire, ai sensi dell’art. 2054 comma 1, c.c. nei confronti del conducente del veicolo sul quale transitava, non avendo azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del medesimo;
- non è necessario che si verifichi uno scontro, trovando l’art. 141 cda, pertanto, applicazione con riferimento a casi esclusi dal campo di applicabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. che menziona espressamente lo “scontro” (es. caso in cui un mezzo tagli la strada all’altro e quest’ultimo, per evitare l’impatto, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato);
- l’art. 141 cod. ass. opera anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato; una ipotesi che costringe, di contro, gli eventuali proprietari e/o conducenti danneggiati a far ricorso al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non trovando sempre tutela.
Da quanto sopra si evince chiaramente il principio di favore nei confronti del terzo trasportato che in definitiva, a prescindere dalla sua veste e dalla natura del trasporto, ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicuratore del vettore (salvo il diritto di rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile), eccettuato:
- il caso in cui il trasportato sia consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nelle ipotesi di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. 12687/2015);
- il caso in cui si dimostri la prova del caso fortuito,
- la circostanza in cui si provi la totale assenza di responsabilità del vettore (Cass. 4147/2019).